Considerazioni giuridiche in relazione al Decreto 36/2025 – Giurisprudenza e legalità

Uno degli articoli della Costituzione italiana che il decreto legge in vigore da venerdì 28 marzo violerebbe è l’articolo 3, quello relativo all’“UGUAGLIANZA”, poiché discriminerebbe una generazione rispetto all’altra senza alcuna motivazione giuridica e in modo arbitrario, creando categorie di cittadini di diverso grado. Si tratta di una discriminazione basata sulla distanza generazionale.
Esistono inoltre precedenti giurisprudenziali di incostituzionalità basati su questo articolo sullo stesso argomento, poiché l’articolo 1 della legge 555/1912 è stato dichiarato incostituzionale per violazione del diritto degli uomini all’uguaglianza in materia di trasmissione della cittadinanza, discriminando le donne. La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la parte in cui non ha previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre italiana. Sentenza n. 87 del 1975.
Considerato che la trasmissione materna è stata introdotta grazie a pronunce giurisprudenziali basate su questo articolo della Costituzione sull’uguaglianza, anche la limitazione delle generazioni sarebbe del tutto incoerente e rappresenterebbe un passo indietro in questo percorso verso l’uguaglianza.
Stabilire confini generazionali rappresenterebbe inoltre un passo indietro nella promozione di un’identità nazionale inclusiva; Sarebbe pertanto imperativo che la Corte Costituzionale ribadisse la validità e la continuità dello ius sanguinis senza limitazione generazionali.
Quanto ai requisiti che deve soddisfare un decreto di necessità e urgenza, il presente decreto-legge non ne soddisfa nessuno; non sussistono i presupposti giuridici per giustificare proceduralmente e legittimamente una legislazione d’urgenza senza rispettare i procedimenti parlamentari richiesti per la promulgazione di una legge.
Un decreto-legge non può affermare interessi e valori diversi da quelli normalmente riconosciuti dall’ordinamento vigente; al contrario, dovrebbe limitarsi a riaffermare, attraverso strumenti straordinari, interessi e valori ordinari. Altrimenti è illegittimo poiché si tratterebbe di un decreto legge che riforma una legge vigente, travalicando i limiti contenutistici che i decreti di necessità e urgenza devono avere per essere legittimi.
Esistono anche limiti impliciti perché l’attribuzione di poteri eccezionali spesso non è predeterminata in tutti i suoi aspetti dalle norme che attribuiscono tale competenza straordinaria e possono esserci ampi margini di incertezza. È necessario, pertanto, ricercare in altre disposizioni costituzionali, con ragionamento logico e sistematico, i limiti che la norma che attribuisce poteri straordinari dimostra di presupporre. In questo modo, giungeremo a discernere, all’interno delle disposizioni costituzionali, quei principi che riassumono l’identità stessa di un ordinamento giuridico storicamente identificato. Abrogarle equivarrebbe a uscire dall’emergenza giuridica (relativa), perché non avremmo più lo stesso sistema giuridico.
È evidente che questo decreto-legge supera anche i limiti intrinseci, stravolgendo completamente l’orientamento storicamente adottato dalle norme costituzionali e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di trasmissione della prole per diritto di sangue. Modificando con questo decreto-legge i principi che riassumono l’identità stessa di un ordinamento giuridico storicamente identificato.
Tentare di giustificare la modifica illegittima dell’ordinamento giuridico con una falsa urgenza e non rispettare le procedure stabilite per questo tipo di questioni.
Per urgenza si intende una situazione di fatto sopravvenuta, intrinsecamente provvisoria, che travalica le disposizioni di diritto comune, determinando effetti illeciti. Ciò costituisce il primo elemento, cioè il prerequisito o bilancio, del processo logico e giuridico che culmina nell’istituzione di un regime di emergenza.
Il potere di emergenza è un potere che ha come funzione, ed è quindi condizionato a, affrontare e superare l’emergenza: lo scopo ultimo del potere di emergenza è “cessare di essere necessario”.
Vi sono poi pronunce della Corte costituzionale sui requisiti del decreto di necessità e urgenza, che hanno dichiarato illegittimi quelli che non rispettavano i requisiti di legge, ad esempio la sentenza n. 29 del 1995, n. 360 del 1996 e n. 171 del 2007.
Inoltre, violerebbe i diritti acquisiti di milioni di persone poiché, secondo la legge italiana, un discendente italiano nato in Italia deve solo sottoporsi a un processo di riconoscimento della cittadinanza, dimostrando la parentela con l’avo e la continuità della linea attraverso la naturalizzazione argentina prima della nascita del figlio o attraverso la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di qualcuno della linea.
Analizzando le leggi italiane che così stabiliscono, i discendenti che attualmente sono pronipoti e pro-pronipoti il cui riconoscimento della cittadinanza è limitato dal presente decreto erano già nati italiani, pertanto tale diritto era acquisito dalla nascita ed era necessario solo un riconoscimento formale che comprovasse la parentela di sangue. Ecco perché la procedura legale si chiama RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA per diritto di sangue, e non acquisizione della cittadinanza.
Pertanto, il presente decreto-legge, in questo senso, legislerebbe retroattivamente – presupposto assolutamente illegittimo – poiché, se un discendente era già considerato italiano dalla nascita, non può, anni dopo la sua nascita, non riconoscergli il diritto e la condizione di cittadino italiano, impedendogli di riconoscergli formalmente la cittadinanza, poiché “di fatto” la possedeva già dal giorno in cui era nato da discendente italiano.
MARIA CELESTE RAMIREZ