Rientrare dall’estero. Nuovo focus del MAECI

9focus

9focusNuovo focus con ulteriori aggiornamenti per i cittadini italiani in rientro dall’estero e per i cittadini stranieri in Italia: lo ha diffuso oggi la Farnesina illustrando le ultime misure in vigore sul territorio nazionale e le più recenti disposizioni sugli spostamenti da e per l’estero, alla luce delle ordinanze del 7 ottobre.
Dalla pagina dedicata sul sito del Maeci è possibile scaricare il modello di autodichiarazione in caso di entrata in Italia dall’estero e compilare il questionario informativo.
Il testo del Focus
“LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 7 ottobre 2020, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.
Fino all’adozione di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), prevista entro il 15 ottobre, continua ad applicarsi quanto stabilito con il DPCM 7 agosto 2020 e con il DPCM 7 settembre 2020.
Il DPCM 7 agosto 2020, tra le altre cose, ha disciplinato gli spostamenti da/per l’estero dal 9 agosto al 7 settembre 2020.
Il DPCM 7 settembre 2020 ha prorogato, con alcune, lievi modifiche ed integrazioni, la disciplina degli spostamenti da/per l’estero già contenuta nel decreto del 7 agosto 2020, dall’8 settembre al 7 ottobre 2020. Il 7 ottobre, oltre alla proroga dello stato di emergenza, è stata approvata anche una nuova Ordinanza del Ministro della Salute, che prevede alcune variazioni rispetto all’elenco dei Paesi al rientro dai quali vige l’obbligo del test molecolare o antigenico.
La disciplina contenuta nel DPCM 7 agosto, DPCM 7 settembre e nell’Ordinanza del 7 ottobre rimane in vigore fino al 15 ottobre.
Possono ancora essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.
Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).
È disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
Il nuovo DPCM 7 settembre 2020 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha meglio precisati nell’Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni.
A – San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B – PAESI UE (tranne la Romania, che fa parte dell’elenco C, e con specifiche disposizioni per Belgio, intera Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna), SCHENGEN, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (con specifiche disposizioni indicate di seguito), Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. Con Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, in vigore dal 22 settembre e fino al 15 ottobre 2020, alla Bulgaria, precedentemente in elenco C, si applica la disciplina prevista per l’elenco B.
Belgio, intera Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, (come da Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020, in vigore dall’8 ottobre e fino al 15 ottobre 2020): coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche:
a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa
b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente. Gli stessi casi di eccezione indicati dal DPCM 7 agosto 2020, all’articolo 6, commi 6 e 7, per isolamento e sorveglianza sanitaria, si estendono anche all’obbligo di tampone.
Non rientrano più in questo sotto-elenco, dall’8 ottobre, Croazia, Grecia e Malta, dai quali non è più richiesto il test molecolare o antigenico all’ingresso in Italia.
ATTENZIONE: l’Allegato C del DPCM 7 settembre 2020 chiarisce che rientrano nell’elenco E tutti i territori francesi, britannici e olandesi, comunque denominati, collocati al di fuori del continente europeo. Rientrano invece nell’elenco B: le isole Far Oer, la Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell’isola di Cipro, Azzorre e Madeira, territori spagnoli nel continente africano.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
C – Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Alla Bulgaria, dal 22 settembre (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute), si applica la disciplina prevista per i Paesi UE (elenco B). Di conseguenza, per chi ha soggiornato o è transitato dalla Bulgaria nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, non vige più l’obbligo di isolamento fiduciario. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
D – Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
E – Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro/l’ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Il DPCM 7 settembre 2020 introduce inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Sono previste alcune eccezioni, per le quali si raccomanda la lettura dell’elenco a fondo pagina. Alla Serbia, precedentemente in elenco F, con Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute, si applica la disciplina prevista per i Paesi in elenco E. L’Ordinanza è in vigore dal 22 settembre al 15 ottobre. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
F – Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell’elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Kosovo, Montenegro: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Con Ordinanza 21 settembre 2020, la Serbia, precedentemente inclusa in elenco F, passa nell’elenco E (vedere paragrafo dedicato). L’Ordinanza è in vigore dal 22 settembre e fino al 15 ottobre.
Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone (quest’ultimo solo nel caso di rientro da Belgio, intera Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, come da Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020, in vigore dall’8 ottobre e fino al 15 ottobre 2020, NON dai Paesi dell’elenco F).
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone (in rientro da Belgio, intera Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, come da Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020, in vigore dall’8 ottobre e fino al 15 ottobre 2020) NON si applicano:
a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
ai cittadini e ai residentidegli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e al personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;
agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (nonché di tampone in rientro da Belgio, intera Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, come da Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020, in vigore dall’8 ottobre e fino al 15 ottobre 2020) non si applica:
all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
al personale viaggiante;
agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In questo caso, il Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all’obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive o fieristiche di livello internazionale, dovrà presentare richiesta all’Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN), che la esaminerà ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure. Il viaggiatore avrà cura di portare con sé comunicazione dell’ufficio che ha trasmesso il protocollo, l’autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell’applicazione delle linee guida con l’esito del test negativo (effettuato non più di 72 ore dall’ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all’Autorità Frontaliera o all’Autorità Sanitaria.
Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta di autorizzazione sono i seguenti: m.dionisio@sanita.it; coordinamento.usmafsasn@sanita.it; dgprev@postacert.sanita.
Tale esenzione non si applica a viaggiatori che negli ultimi 14 giorni siano transitati o abbiano soggiornato in uno dei paesi dell’elenco F dell’allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020.
ALCUNI ESEMPI:
Lettera a)
Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Il cittadino indiano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Un cittadino statunitense, proveniente dal Regno Unito, dove ha trascorso un periodo inferiore a 14 giorni, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.
Un cittadino ucraino, proveniente direttamente dall’Ucraina o dalla Turchia, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario, se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.
Lettera b):
Un cittadino moldavo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Spagna, può attraversare l’Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.
Lettera c)
Il cittadino australiano che entra in Italia per motivi di lavoro, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia.
Il cittadino tedesco, proveniente dagli Stati Uniti, che debba entrare in Italia per motivi di lavoro, indipendentemente dalla durata del soggiorno di lavoro in Italia, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.
Il cittadino romeno, che non sia transitato dalla Romania né vi abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia, proveniente dalla Turchia, se entra in Italia per ragioni di lavoro non è sottoposto a isolamento fiduciario né a sorveglianza sanitaria”.




M.I.R.E. e U.I.D. siglano protocollo d’intesa

MIRE UID

MIRE UIDIl M.I.R.E., Movimento Italiani Residenti all’Estero, ed la UID, Unione degli Italo Discendenti nel Mondo, hanno siglato oggi un protocollo di intesa e di collaborazione.

Spiegano, a questo proposito, Luigi Demartino, portavoce ufficiale del M.I.R.E., il Dr. Andrea Pacia, Segretario Generale UID, il Presidente MIRE Vincenzo Odoguardi, il Presidente UID Pasquale Matafora e il  Coordinatore Brasile M.I.R.E. Walter Corcione: “Le due associazioni senza scopo di lucro si uniscono nell’intento di collaborare per tutelare, con progetti reali e tangibili, gli Italiani nel Mondo, gli Italo Discendenti nel Mondo ed il Made in Italy, promuovere l’italianità all’estero, cercando di offrire tutte le risorse per avviare progetti imprenditoriali e sociali di crescita.

Grazie a questo nuovo protocollo d’intesa le comunità italiane riceveranno assistenza grazie ai progetti avviati dalle due associazioni in relazione alle problematiche che le affliggono da tempo per l’accesso ai servizi qualificati che meritano.




Pensioni: al via la verifica dell’esistenza in vita

inps esistenzainvita

inps esistenzainvitaCon il mese di ottobre parte la nuova campagna per l’accertamento dell’esistenza in vita all’estero dell’Inps. Necessaria ai fini del pagamento delle pensioni italiane all’estero, la verifica sarà effettuata da Citibank e sarà divisa in due scaglioni.
Per garantire la regolarità dei pagamenti, Citibank richiede ai pensionati residenti all’estero di fornire un’attestazione di esistenza in vita recante, oltre alla firma del pensionato, anche quella di un operatore di Patronato, di un funzionario di un Ufficio consolare o di un’autorità locale abilitata.
La gravità dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto ha comportato a livello globale l’adozione di misure di contenimento del contagio, incidendo profondamente anche sulle attività connesse alla verifica generalizzata dell’esistenza in vita dei pensionati esteri.
In particolare, poiché la diffusione del contagio non ha permesso ai pensionati sottoposti a questo controllo di completare agevolmente il processo a causa delle chiusure degli Uffici consolari e di Patronato imposte dall’emergenza sanitaria, in accordo con Citibank l’Inps ha ritenuto opportuno procedere alla sospensione delle attività connesse all’accertamento dell’esistenza in vita, differendo l’avvio della verifica generalizzata.
In un messaggio dell’11 agosto scorso, l’Inps aveva comunicato che si era resa necessaria una diversa articolazione delle aree geografiche rispetto alle precedenti verifiche e una differente tempistica per la presentazione delle attestazioni richieste ai fini della prova dell’esistenza in vita.
Per il controllo resta la suddivisione in due fasi cronologicamente distinte: la prima fase, riferita agli anni 2020 e 2021, si svolgerà da questo mese di ottobre al febbraio 2021 e riguarderà i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire da oggi, 1° ottobre, 2020 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 5 febbraio 2021. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di marzo 2021, dove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o di produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 marzo 2021, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di aprile 2021.
Stessa tempistica per i residenti in Europa, Africa e Oceania che, a causa del diffondersi del contagio, non hanno potuto portare a termine la prima fase dell’accertamento dell’esistenza in vita con riferimento agli anni 2019 e 2020, per i quali, in via eccezionale, l’Inps ha ritenuto opportuno non sospendere i pagamenti alla scadenza dei termini ordinari previsti per il completamento di tale accertamento generalizzato (febbraio 2020).
La seconda fase della verifica, anche questa relativa al 2020 e al 2021, si svolgerà dalla fine di gennaio 2021 a giugno 2021 e riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dalla fine di gennaio 2021 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro la prima metà di giugno 2021.
Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di luglio 2021, dove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o di produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2021, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2021.




Nissoli: “Urge riformare la legge elettorale per l’estero”

nissoli fi

nissoli fi“Il risultato referendario conferma, se ancora ve ne fosse stato bisogno, una chiara volontà e necessità di cambiamento che, per essere concreto, ha però bisogno di altre riforme, prima fra tutte la legge elettorale”. Così Fucsia Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America, secondo cui è “indispensabile una nuova legge, in particolare all’estero, dove bisognerà ridefinire le ripartizioni di questa circoscrizione”.
“Per questo – aggiunge – reputo urgente avviare una riflessione, condivisa, sull’efficacia ed efficienza del voto all’estero. Credo sia quindi giunto il momento, irrimandabile, di riformare una volta per tutte il voto all’estero, indicando nuove modalità nella sua gestione complessiva. Pertanto – conclude Nissoli – ritengo che la questione della riforma della legge elettorale per l’estero sarà uno degli argomenti più urgenti da affrontare nella istituenda Commissione bicamerale per gli italiani all’estero”.




Messico: l’Ambasciatore De Chiara presenta credenziali in Belize

18dechiara

18dechiaraAmbasciatore italiano in Messico, Luigi De Chiara ha presentato le lettere credenziali al Governatore Generale del Belize, Sir Colville Norbert Young, nel corso di una cerimonia avvenuta in forma virtuale a causa della contingenza sanitaria, completata da incontri bilaterali con il Ministro degli Esteri, Wilfred Peter Elrington, e con il Primo Ministro, Dean Oliver Barrow.
I colloqui – riporta l’Ambasciata – sono stati incentrati sui rapporti bilaterali, dall’andamento molto positivo, che da anni sono solidamente basati su una articolata cooperazione allo sviluppo. È stato in particolare sottolineato che l’Italia è attualmente promotrice di 8 progetti implementati dal Caribbean Community Climate Change Center di Belmopan, tra cui quello per la costruzione di un nuovo edificio del Ministero dell’Ambiente belizeano con criteri di sostenibilità ambientale. In risalto anche i rapporti commerciali, che hanno visto l’interscambio bilaterale triplicare tra il 2018 e il 2019 per superare i 30 milioni di euro, nonché le opportunità di investimento per le imprese italiane, in particolare nel settore del turismo, dell’agroalimentare e dell’energia.
Altro tema affrontato è stato quello della pandemia, con la duplice crisi sanitaria ed economica che sta colpendo il Belize in maniera particolarmente marcata, data la sua forte dipendenza dal turismo. L’Ambasciatore ha inoltre toccato l’argomento dei cambiamenti climatici, tema centrale per il Belize, Paese che risente da tempo dell’innalzamento dei livelli del mare, dell’alterazione della barriera corallina e dall’intensificazione dei cicloni tropicali. Al riguardo, l’Ambasciatore De Chiara ha citato l’impegno italiano nell’ambito della prossima presidenza del G20 e della co-presidenza della COP26, nonché il successo della presidenza biennale del Belize del gruppo AOSIS (Alliance of Small Island Developing States) presso l’ONU.
De Chiara, infine, ha reso omaggio alla piccola e dinamica collettività italiana residente in Belize, una cinquantina di persone attive soprattutto nel settore turistico. Si è quindi impegnato ad effettuare una visita in Belize non appena le condizioni lo permetteranno.




Nissoli: urge una data per elezioni Comites e CGIE

nissolicamera

nissolicameraChe il Governo italiano si impegni a fissare una data certa per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Comites) e le conseguenti elezioni di secondo grado del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (Cgie). Questo è quanto presentato in una risoluzione alla Commissione Esteri della Camera dalla deputata di Forza Italia eletta in Centro e Nord America, Fucsia Fitzgerald Nissoli.
“Questo – ha aggiunto l’eletta all’estero – dopo aver presentato una interrogazione, a mia prima firma, in cui si chiedeva conto sia delle modalità di voto per il rinnovo dei Comites che della data del voto. A tale interrogazione aveva dato risposta il Sottosegretario agli Affari esteri, Di Stefano, giovedì 12 dicembre 2019, sottolineando “che le prossime consultazioni per il loro rinnovo debbano avvenire, salvo eventuali proroghe, il 17 aprile dell’anno venturo”.
“Inoltre – ha continuato – lo scorso 19 febbraio, in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del dl Milleproroghe, ho presentato un Ordine del Giorno, in cui si impegnava il Governo ad intervenire con provvedimenti anche di natura attuativa per fissare una data certa per lo svolgimento delle elezioni dei Comites. Un impegno che è stato accolto da Governo stesso ma che non ha avuto ancora riscontri oggettivi”.
Infatti, dette elezioni sono state già rinviate rispetto alla scadenza prevista del 17 aprile 2020 ed ora i connazionali si aspettano di conoscere la data delle elezioni superando le incertezze attualmente presenti.
Per tale ragione la risoluzione della deputata, come da lei scritto in una nota, “impegna il Governo a definire con urgenza una data certa per lo svolgimento delle elezioni dei Comites, nel rispetto dei tempi legislativamente indicati, al fine di sensibilizzare per tempo le nostre numerose collettività all’estero e accrescere la loro partecipazione al voto, scongiurando l’ipotesi che possa essere ulteriormente procrastinato un appuntamento democraticamente così rilevante ed atteso dai nostri connazionali all’estero”.




Le famiglie trentine vanno in assemblea

16trentine

16trentineSi è celebrata il 9 settembre scorso l’assemblea generale dei soci dell’Unione delle Famiglie Trentine all’estero APS. Un’assemblea partecipata, con 74 votanti tra presenti, delegati e diramazioni all’estero che hanno votato per la prima volta in via telematica. Si è trattato di una riunione importante nella quale si sono riassunte le attività del 2019 ma è stata anche l’occasione di relazionare sull’operato dell’intero mandato del CDA uscente.
Durante la riunione, i soci hanno approvato all’unanimità il bilancio ed il rendiconto consuntivo dell’anno 2019 ed il piano finanziario preventivo per l’anno 2021. Più avanti nell’assemblea, invece, sono stati anche rinnovati i membri degli organi istituzionali. Per il Consiglio d’Amministrazione sono stati eletti Patricia Lanzziano Broz, Giordana Detassis, Massimo Carli, Bruno Cattoni, Simone Marchiori, Alberto Pedrotti e Mauro Verones. Per il collegio dei Probiviri, i signori Marta Bernabè, Carmelo Berti e Girolamo Franchini. Per l’Organo di Controllo, Antonio Guella, Francesco Libardi e Federico Masera. In occasione del prossimo Consiglio di amministrazione verranno eletto le cariche direttive di presidente, vicepresidente e segretario del Consiglio direttivo




MIRE e MIE siglano protocollo di intesa

1b68d86f 5ac5 4ee5 94e6 66b67004dc76

1b68d86f 5ac5 4ee5 94e6 66b67004dc76logo mire 2020 highIl MIRE, Movimento Italiani all’Estero, ed il MIE, Movimento Italiano in Europa hanno siglato oggi un protocollo di intesa e di collaborazione.

Spiega, a questo proposito, Luigi Demartino, portavoce ufficiale del MIRE: “Le due associazioni senza scopo di lucro si uniscono nell’intento di collaborare per proteggere e tutelare il Made in Italy, promuovere l’italianità all’estero, cercando di offrire tutte le risorse per avviare progetti imprenditoriali. Grazie a questo nuovo protocollo d’intesa le comunità italiane riceveranno assistenza in relazione alle problematiche che le affliggono e accesso a servizi qualificati che permetteranno l’inserimento dei nuovi imprenditori sui mercati mondiali”.

 

 




Libri e musica con gli ischitani nel mondo

12tirabassi

12tirabassi“Pe’ terre assaje luntane”. Questo il titolo della XVI edizione del festival dedicata all’emigrazione. Una due giorni, in programma sabato e domenica prossimi, 12 e 13 settembre, che l’Associazione Ischitani nel Mondo vuole dedicare all’emigrazione italiana verso le Americhe.
Week end ricco di appuntamenti, tra cui la presentazione di due libri: Maddalena Tirabassi, del Centro Altreitalie, presenterà sabato alle 21.00, presso la Torre del Mulino a Ischia Ponte, l’edizione italiana da lei curata del volume “Storia degli Italoamericani”, di William J. Connell e Stanislao G. Pugliese.
“Si riprende da dove ci eravamo interrotti – ha spiegato Tirabassi -. Il 5 marzo dovevamo presentare il libro presso la Biblioteca Riccardiana di Firenze e siamo stati costretti ad annullare l’evento a causa dell’allarme COVID. Quella di Ischia è la prima iniziativa esterna del Centro. Ci auguriamo che ne seguano molte altre”.
Contestualmente, sempre il 12, avrà luogo anche la presentazione di “Napoli/New York/Hollywood”, che racconta dell’emigrazione artistica italiana, con l’autrice Giuliana Muscio.
All’interno dell’edizione anche una mostra documentata che propone un percorso illustrato che racconta l’emigrazione nei sui aspetti più peculiari, dal viaggio nei transatlantici, agli approdi in Argentina e in California.
Il 13 settembre, infine, sarà la volta di un concerto spettacolo, dal titolo “Sittin’ on the dock”, parole e musica in attesa dell’imbarco, con i musicisti Valerio Sgarra e Alessandro Cervo




Rientro dall’estero. Cosa dice la Farnesina

rientro maeci covid

rientro maeci covidNuovo focus con ulteriori aggiornamenti per i cittadini italiani in rientro dall’estero e per i cittadini stranieri in Italia: lo ha diffuso oggi la Farnesina illustrando le ultime misure sul territorio nazionale e le più recenti disposizioni sugli spostamenti da e per l’estero contenuti nel nuovo DPCM 7 settembre 2020.
Ecco di seguito il testo del Focus.

“LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 29 luglio 2020, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.
Con successivo Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, è stato stabilito che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), e comunque per non oltre 10 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 83, entrato in vigore il 30 luglio stesso, si sarebbe continuato ad applicare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.
Il 7 agosto è stato approvato il DPCM 7 agosto 2020 che, tra le altre cose, ha disciplinato gli spostamenti da/per l’estero dal 9 agosto al 7 settembre 2020.
Il DPCM 7 settembre 2020 ha prorogato, con alcune, lievi modifiche ed integrazioni, la disciplina degli spostamenti da/per l’estero già contenuta nel decreto del 7 agosto 2020, dall’8 settembre al 7 ottobre 2020.
Possono ancora essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.
Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.
È disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
Il nuovo DPCM 7 settembre 2020 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha meglio precisati nell’Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni.
A – San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B – PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna; Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Croazia, Grecia, Malta, Spagna: coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche:
a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa
b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente. Gli stessi casi di eccezione indicati dal DPCM 7 agosto 2020, all’articolo 6, commi 6 e 7, per isolamento e sorveglianza sanitaria, si estendono anche all’obbligo di tampone.
ATTENZIONE: l’Allegato C del DPCM 7 settembre 2020 chiarisce che rientrano nell’elenco E tutti i territori francesi, britannici e olandesi, comunque denominati, collocati al di fuori del continente europeo. Rientrano invece nell’elenco B: le isole Far Oer, la Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell’isola di Cipro, Azzorre e Madeira, territori spagnoli nel continente africano.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
C – Bulgaria e Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
D – Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
E – Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro/l’ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Il DPCM 7 settembre 2020 introduce inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Sono previste alcune eccezioni, per le quali si raccomanda la lettura dell’elenco a fondo pagina. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
F – Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell’elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone (quest’ultimo solo nel caso di rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, NON dai Paesi dell’elenco F).
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone (in rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna) NON si applicano:
1. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
2. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
3. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e al personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;
8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (nonché di tampone in rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna) non si applica: all’equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale viaggiante; agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.