Una legge per la istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo

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cittadinanza2“In qualità di relatrice in commissione esteri della Camera della proposta di legge unificata sulla istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo, voglio ringraziare la Presidente Grande per avermi affidato questo incarico e tutti i gruppi parlamentari e i colleghi che, a vario titolo, hanno concorso a raggiungere il consenso necessario, sia pure in un confronto che ha manifestato diversi punti di vista su qualche aspetto particolare”. Così Angela Schirò, deputata Pd eletta in Europa, che aggiunge: “avere una giornata in cui in Italia e all’estero si possano ricordare il lavoro e il sacrificio dell’emigrazione italiana ed esprimere il riconoscimento per l’apporto da essa data allo sviluppo del nostro Paese era un dovere da assolvere, una cosa da fare”.
“Un ringraziamento particolare va alla collega Francesca La Marca che fin dalla scorsa legislatura ha saputo portare all’attenzione del Parlamento una giusta esigenza”, conclude. “Esprimo l’augurio che in aula si possa manifestare un vasto consenso, in modo da ottenere poi in tempi celeri la definitiva approvazione del Senato”.




Farnesina: aggiornamenti sui rientri dall’estero

rientro maeci covid

rientro maeci covidProseguono i periodici aggiornamenti della Farnesina per i cittadini italiani che, in questo periodo di emergenza Covid, debbano rientrare dall’estero, come pure per i cittadini stranieri che si trovino in Italia.
Intanto resta fermo a 16 il numero dei Paesi da cui, fino al 31 luglio è vietato l’ingresso in Italia. Si aggiungono invece Bulgaria o Romania tra i Paesi per i quali chi entra a partire dal 24 luglio in Italia debba fare 14 giorni di isolamento fiduciario.
Vediamo nel dettaglio tutte le indicazioni diramate dal Ministero degli Affari Esteri.
“Ci sono Paesi dai quali l’ingresso in Italia è vietato?
Sì. Fino al 31 luglio è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia (per Kosovo, Montenegro e Serbia il divieto si applica dal 16 luglio, per tutti gli altri Paesi dell’elenco il divieto si applica dal 9 luglio).
Le sole eccezioni al divieto sono le seguenti:
cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020;
funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
solo per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del nord, Montenegro, Serbia: equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto terrestre, esclusivamente per motivi di lavoro, solo per transito (massimo 36 ore) o breve permanenza in Italia (massimo 120 ore).
1. Quali sono le principali regole per gli spostamenti da e per l’estero?
Inoltre, dal 9 luglio chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione secondo il modello scaricabile on line.
Queste sono le principali regole:
continuano ad essere consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovrà più giustificare le ragioni del viaggio. Chi entra da questi Paesi (eccetto, dal 24 luglio, Bulgaria e Romania) non è sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia (salvo che non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia). Chi entra a partire dal 24 luglio da Bulgaria o Romania o ha soggiornato/transitato in Bulgaria o Romania negli ultimi 14 giorni deve fare 14 giorni di isolamento fiduciario;
dal 1° luglio sono consentiti liberamente anche gli spostamenti per l’Italia dei residenti nei seguenti Paesi (salvo che non provengano da Paesi dai quali è temporaneamente vietato l’ingresso in Italia): Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. In questi casi non è più necessario giustificare le ragioni del viaggio;
possono liberamente entrare nel territorio italiano, senza necessità di giustificare le ragioni del viaggio anche i cittadini di Stati membri della UE, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano, gli stranieri residenti in uno di tali Paesi e i loro rispettivi familiari (coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni, ascendenti a carico). Per chi ha soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, vigono particolari restrizioni;
gli spostamenti diversi da quelli indicati sopra potranno essere effettuati – oltre che per lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio, residenza o abitazione – anche per motivi di studio. Spostamenti diversi da quelli indicati sopra non motivati da una di queste ragioni restano vietati;
resta l’obbligo di isolamento fiduciario, fatte salve alcune eccezioni (vedere faq 3 e 4) per gli ingressi in Italia da Paesi diversi da Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Si consiglia, prima di intraprendere un viaggio all’estero, di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.
2. Sono entrato/a in Italia dall’estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa?
Dipende dallo Stato di provenienza e dal momento di entrata in Italia. Chi entra o rientra da Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano non deve sottoporsi a isolamento fiduciario, purché non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. L’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi è entrato in Italia:
da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se si è soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in un Paese o territorio diverso dai seguenti: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Chi entra a partire dal 24 luglio da Bulgaria o Romania o ha soggiornato/transitato in Bulgaria o Romania negli ultimi 14 giorni deve fare 14 giorni di isolamento fiduciario.
Vi sono però eccezioni a queste regole.
3. Quali sono le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall’estero?
L’obbligo di isolamento fiduciario non si applica a:
equipaggio di mezzi di trasporto;
personale viaggiante;
chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie;
lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;
personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 120 ore (5 giorni);
movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano;
funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;
breve permanenza in Italia (fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;
transito aeroportuale;
transito di durata non superiore a 36 ore totali per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).
Oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applica più alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario. Ad esempio, una persona che il 1 luglio entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 20 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 10 giugno o se tra il 15 e il 30 giugno ha soggiornato in Germania.
Devono in ogni caso fare 14 giorni di isolamento fiduciario le persone che nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Romania, Serbia. L’ingresso in Italia per le persone in questa situazione (ad eccezione degli ingressi da Bulgaria e Romania) è tuttavia limitato.
4. È consentito il turismo da e per l’estero?
Dal 3 giugno le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche per turismo) da e per: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Gli spostamenti da e per Paesi diversi per motivi di turismo non sono invece consentiti.
I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, prima di partire per un viaggio turistico all’estero, sono consigliati di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.
Dal 1° luglio è inoltre sempre consentito l’ingresso in Italia:
dei cittadini di Stati membri della UE, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano;
degli stranieri residenti in Stati membri della UE, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano;
dei familiari dei cittadini dei suddetti Paesi o degli stranieri residenti negli stessi (per familiari si intendono: coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni, ascendenti a carico);
degli stranieri residenti in Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
Tuttavia, comportano ancora l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni gli ingressi da Paesi diversi da Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Per chi ha soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Romania, Serbia, vigono particolari restrizioni ed obblighi.
5. Quando inizia l’isolamento fiduciario dopo l’ingresso in Italia, nei casi in cui resta obbligatorio?
Di regola, immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, all’arrivo a Fiumicino con l’aereo non si può prendere il treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). È consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. E’ consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Inoltre chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario. Il rinvio deve essere motivato dalle esigenze che hanno giustificato l’ingresso in Italia.
6. Sono una persona residente all’estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente devo passare per l’Italia. Come mi devo comportare?
Il transito attraverso l’Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a raggiungere – il più rapidamente possibile e senza soste intermedie non strettamente necessarie – la propria abitazione, è consentito. Ad esempio:
è consentito il transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a Francoforte con scalo a Fiumicino), purché non si esca dall’area aeroportuale;
è consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di tornare nel proprio Paese (con spese a carico dell’armatore);
è consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio dalla Tunisia o dalla Grecia per l’Italia) e proseguire verso la propria abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania). In questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 36 ore.
All’imbarco su aereo/nave diretti in Italia è necessario compilare questa autodichiarazione indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall’Italia. Se insorgono sintomi di Covid-19, è necessario avvisare immediatamente l’autorità sanitaria competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente dedicato ed attendere istruzioni. È inoltre importante che, prima di intraprendere il viaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo dall’Italia, ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di destinazione. Durante il transito per l’Italia si raccomanda inoltre di mantenersi in contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese competente per l’Italia. Dal 3 giugno, possono liberamente transitare le persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.
7. Sono in rientro con un volo proveniente dall’estero. Posso prendere un altro volo per altra destinazione nazionale o internazionale?
Sì, il transito in aeroporto è consentito. Non è però possibile uscire dall’area aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Non possono uscire dall’area aeroportuale anche coloro che provengono da uno di questi Paesi, ma hanno soggiornato in un Paese diverso nei 14 giorni anteriori.
Per chi ha soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Romania, Serbia, vigono particolari restrizioni ed obblighi.
8. Sono un cittadino straniero o un italiano residente all’estero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo?
Sì, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza è sempre consentito. Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. I cittadini stranieri sono consigliati inoltre di prendere contatto con l’ambasciata del proprio Paese in Italia.
Per chi ha soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Romania, Serbia, vigono particolari restrizioni ed obblighi.
9. Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo?
Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. È tuttavia necessario verificare prima della partenza eventuali limitazioni previste per l’area del territorio nazionale di destinazione. Salvi i casi di esenzione, resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria. (aise)




Referendum: tutte le scadenze all’estero

referendum2020

referendum2020Mancano meno di due mesi al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Gli italiani, in patria e all’estero, sono chiamati alle urne per confermare o meno la riforma approvata dal Parlamento che prevede la diminuzione di deputati – da 630 a 400 – e senatori – da 315 a 200. Taglio anche per gli eletti all’estero: i deputati da 12 diventano 6; i senatori da 6 a 4.
Gli italiani all’estero iscritti all’Aire anche al referendum votano per corrispondenza, ma possono anche scegliere di tornare in Italia per esercitare il voto nel comune di provenienza.
Per farlo, devono comunicarlo al loro Consolato di riferimento entro martedì prossimo, 28 luglio.
Al contrario, possono votare all’estero per corrispondenza pur non essendo iscritti all’Aire i cittadini italiani temporaneamente all’estero, cioè chi per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trova all’estero, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum, nonché i familiari con loro conviventi.
Per votare all’estero per corrispondenza, invece che nel seggio in Italia, i temporaneamente all’estero devono comunicarlo al loro Comune di residenza entro il 19 agosto.
Iscritti Aire e temporaneamente all’estero che hanno esercitato l’opzione riceveranno al loro indirizzo il plico contenente il materiale elettorale e le istruzioni sulle modalità di voto entro i primi giorni di settembre.
Il plico con il voto dovrà giungere all’ufficio consolare entro martedì 15 settembre alle ore 16 locali. Si tratta di una data anticipata rispetto a quanto previsto dalla legge Tremaglia che all’articolo 12 comma 7 indica nel giovedì antecedente la votazione il termine per l’invio dei plichi votati in consolato.
Il termine è stato anticipato per tenere conto dell’attuale emergenza sanitaria dal decreto legge 76/2020 – il cosiddetto Decreto semplificazioni – che all’articolo 16 recita:
“Art. 16
Disposizioni per facilitare l’esercizio del diritto di voto degli italiani all’estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”
1. Per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019:
a) il termine di cui all’articolo 12, comma 7, primo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3), è fissato alle ore 16 del martedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all’articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica), avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;
c) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in ottomila e novemila elettori;
d) l’onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all’articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n.459, è aumentato del 50 per cento”).
Gli elettori che entro il 6 settembre non avranno ancora ricevuto il plico potranno contattare il proprio ufficio consolare per ottenere il duplicato




MIRE e FIE firmano un protocollo d’intesa per difendere gli interessi degli italiani all’estero

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441fd6f2 0841 4522 a196 ea1536c2eeaaL’aggregazione delle comunità italiane nel mondo passa attraverso non solamente una politica differente, ma soprattutto sulle necessità, attraverso le varie associazioni, di proteggere la nostra identità, cultura, lingua e sviluppare le stesse comunità con progetti imprenditoriali importanti.
Il M.I.R.E (Movimento Italiani Residenti all’ Estero) e il F.I.E (Fondazioni Italiane in Europa) hanno stabilito e firmato un protocollo d’intesa e di lavoro atto a proteggere gli interessi degli italiani all’estero , cosi come la lingua, scambi culturali, corsi universitari oltre alla promozione del “ Made in Italy” sui mercati mondiali.
In modo particolare le comunità italiane saranno esposte a progetti di imprenditoria per lo sviluppo delle generazioni di professionisti residenti su territori stranieri.

Unire le comunità italiane intorno al mondo è ormai la parola chiave per il loro sviluppo e per avere quella posizione di negoziazione da sempre negata agli italiani residenti all’estero, l’auspicabilità di unione delle varie associazioni sotto un unico “tetto”, definito come “tutti gli Italiani all’estero”, diventa una condizione indispensabile per conseguire gli obbiettivi e risolvere problemi mai risolti.
Il M.I.R.E. è una casa aperta per gli italiani all’estero e invita all’aggregazione costante di tutte le associazioni e comunità per un percorso comune a favore di tutti i nostri connazionali.

www.miremondo.com




MIRE: Caterina Mela nuova Coordinatrice nel Saarland (Germania)

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109901868 289836735789631 6569907032843765074 oIl Presidente del MIRE, Enzo Odoguardi, ha nominato Caterina Mela Coordinatrice del Movimento nella regione tedesca del Saarland.

Nonostante sia nata e cresciuta in Germania ha conservato le sue radici italiane e ne ha fatto il suo punto forte, trasformando la sua italianità nella missione di promozione di arte, cultura e tradizione della sua bellissima terra, la splendida Calabria.

In Germania é un importante punto di riferimento per la consistente presenza dei nostri connazionali nella regione della Saarland.

Diplomata in Ragioneria, con specializzazione in lingue straniere, (Inglese), e assistenza Legale, lavora da anni in uno studio legale..

Tra le sue grandi Passioni, oltre a giocare in una squadra di pallamano, si impegna molto nell’organizzare eventi tutti in stile “Made in Italy”.

 

 




Friulani nel mondo: la XVIIa Convention annuale in diretta tv e in streaming

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21friulianinelmondoDal Teatro della Corte di Osoppo la XVII Convention Annuale dei Friulani nel Mondo dal titolo “In ricordo di Ottavio Valerio” sarà trasmessa in diretta da Telefriuli e in streaming su telefriuli.it, sabato 25 luglio dalle 17.30 alle 18.30 e potrà essere seguita in Italia e all’estero. L’accesso al teatro, invece, sarà pertanto riservato esclusivamente agli ospiti della diretta televisiva e, quindi, interdetto al pubblico, a causa delle misure anti-covid.
Nato ad Osoppo il 4 dicembre 1902, Ottavio Valerio lavorò dal 1919 come educatore del collegio arcivescovile Bertoni di Udine e dal 1932 al 1948 a Parma come censore e vicedirettore del collegio Maria Luigia gestito dagli Stimmatini. Richiamato a Udine dall’arcivescovo Giuseppe Nogara, fu educatore presso l’Istituto orfani di guerra di Rubignacco di Cividale e, sempre nel 1948, iniziò il suo impegno come rettore del collegio di Toppo-Wassermann di Udine, la più prestigiosa istituzione laica del capoluogo friulano, che Valerio guidò fino al giugno 1980.
Indimenticato cantore del Friuli e bandiera dei valori più profondi della friulanità in Italia e all’estero, coltivò per tutta la vita anche la missione di riannodare i fili con le centinaia di migliaia di friulani sparsi in Italia e nel mondo: nel 1952 fu infatti tra i promotori della fondazione dell’Ente Friuli nel Mondo, di cui poi fu presidente dal 1962 al 1982. Nel 1972, con Isi Benini diede vita al Ducato dei Vini Friulani divenendone il primo Duca con il nome di Duca Ottavio I; dal 1955 al 1963 ricoprì anche la carica di vice presidente della Società Filologica Friulana.
Con il sindaco di Osoppo Luigino Bottoni ed il presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Loris Basso, dopo il video saluto del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, interverranno alla trasmissione l’assessore regionale Barbara Zilli, il sindaco di Udine Pietro Fontanini ed il segretario generale del Ducato dei Vini Friulani Sandro Salvin. Alla professoressa Silvia Biasoni sarà affidato il ricordo di Ottavio Valerio mentre la soprano Elena Pontini gli dedicherà un omaggio musicale. I momenti più significativi della vita di Valerio saranno ripercorsi anche in un filmato inedito realizzato con le riprese amatoriali del figlio Valentino, digitalizzate e montate nell’ambito del progetto di recupero dei materiali d’archivio familiari Cinema di Famiglia curato dal regista Massimo Garlatti-Costa.
Animeranno inoltre la diretta i videomessaggi pervenuti da alcune Contee del Ducato dei Vini Friulani in Italia e all’estero.
Nell’occasione della Convention, il Comune di Osoppo intitolerà ad Ottavio Valerio la sala del consiglio comunale.




Referendum Estero: il 28 luglio la prima scadenza

votoref2020

votoref2020È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indetto il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.
Il quesito del referendum sarà: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”.  La riforma approvata dal Parlamento prevede il taglio dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200; gli eletti all’estero passerebbero da 18 a 12: 8 deputati, invece dei 12 attuali, e 4 senatori, invece dei sei attuali.
Si voterà, dunque, domenica 20 e lunedì 21 settembre.
Gli italiani all’estero, come noto, anche al referendum votano per corrispondenza, ma possono anche scegliere di tornare in Italia per votare al seggio del comune di residenza.
Per farlo devono esercitare l’opzione: ed è proprio questa la scadenza più ravvicinata perché, come prevede la legge, “la comunicazione dell’opzione deve pervenire all’ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all’indizione delle votazioni”.
Il decreto porta la data del 17 luglio, dunque l’opzione va esercitata entro il 28 luglio.
Gli elettori che scelgono di votare in Italia riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia. La scelta di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.
La comunicazione sull’opzione di votare in Italia può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Sia la Farnesina che ambasciate e consolati all’estero già da oggi stanno pubblicando sui loro siti un modulo da compilare e inviare (sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile).
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
Tutti i cittadini italiani all’estero sono invitati a controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato di riferimento.




Nissoli (Fi): Il Ministro Speranza non dá risposte chiare sull’assistenza sanitaria ai pensionati italiani all’estero

nissoli fi

nissoli fi“Recentemente ho scritto al Ministro della Salute, Roberto Speranza, per rappresentargli la situazione degli iscritti all’Aire per quanto concerne l’assistenza sanitaria italiana. Gli ho chiesto di permettere a chi è iscritto all’Aire di attivare l’iscrizione temporanea al Sistema Sanitario Nazionale presso la Sede ASL di competenza per il comune di iscrizione Aire, dando priorità ai pensionati italiani residenti in Paesi che non hanno stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali con l’Italia”. Così Fucsia Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Centro e Nord America, che oggi in una nota dà conto della risposta ricevuta, su indicazione del Ministro Speranza, dal Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, Luca Monteferrante.
Una risposta, spiega Niccoli, “che apre spiragli di riforma delle regole attuali ma che non ritengo soddisfacente, in quanto molto vaga e non accoglie le esigenze, che sono, poi, un diritto dei pensionati italiani all’estero”.
Monteferrante, infatti, scrive: “ho letto con attenzione la Sua lettera relativa all’assistenza sanitaria prestata ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) durante i periodi di rientro in Italia. Come Lei saprà, questo Ministero è da sempre attento alle istanze relative ai propri cittadini residenti all’estero. Tuttavia, i cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia, perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e all’estero”.
“L’iscrizione all’AIRE o il diritto di voto in Italia, infatti, non implicano il diritto all’assistenza sanitaria in Italia”, puntualizza Monteferrante. “In ogni caso, proprio per tutelare i cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, il DM 1° febbraio 1996 ha riconosciuto l’erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Peraltro, tale decreto costituisce l’attuazione della norma primaria di cui all’art.19 della legge 833/1978, che dispone il diritto degli emigrati, che rientrano temporaneamente in patria, di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano”. Invece, ricorda, “le altre categorie di cittadini italiani iscritti all’AIRE possono sì accedere a tali prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma dietro corresponsione delle tariffe previste dai nomenclatori regionali”.
“In ogni caso, oltre il dato normativo, – assicura, concludendo, Monteferrante – sarà cura di questo Ministero tenere in debita considerazione le istanze da Lei puntualmente rappresentate, in particolare per quanto concerne i pensionati titolari di pensione erogata da enti previdenziali italiani, ma residenti in Paesi non convenzionati, laddove, per effetto dell’attuale normativa in materia fiscale, fossero ancora soggetti al pagamento delle imposte in Italia”. (aise) 




IL MAECI sostiene l’editoria italiana nel mondo

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libriitalianiSono state pubblicate le modalità complete per la presentazione delle domande di contributi straordinari per il sostegno all’editoria italiana e al libro italiano all’estero offerti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’anno 2020.
Le domande dovranno essere trasmesse all’indirizzo pec di Ediser (ediser-pec@pec.ediser.it) entro e non oltre il 5 ottobre 2020, corredate dalla documentazione aggiornata scaricabile alla pagina dedicata al bando sul sito dell’AIE.
Il bando è promosso in un’ottica di diffusione e di promozione della lingua e cultura italiana nel mondo e della promozione del sistema Paese ed in particolare della divulgazione all’estero del libro italiano.
I contributi straordinari sono offerti alle case editrici straniere che, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 25 settembre 2020, abbiano stipulato con case editrici aventi sede legale in Italia un contratto di acquisto diritti o un’opzione di acquisto diritti di traduzione di un’opera di autore italiano già pubblicata in lingua italiana in formato cartaceo.
Possono presentare domanda di contributo case editrici o gruppi editoriali che: abbiano sede legale in Italia; siano dotate di codice ISBN; siano state costituite entro il 31 dicembre 2018; abbiano pubblicato e messo in commercio nel corso dell’anno 2019 almeno 10 titoli.
Possono altresì presentare domanda le agenzie letterarie e gli agenti letterari che operino in rappresentanza di un autore italiano la cui opera sia già stata pubblicata in lingua italiana in formato cartaceo da una casa editrice che risponda ai requisiti sopraindicati.
Sono escluse dalla partecipazione le richieste provenienti da aziende che svolgono esclusivamente attività di self-publishing e le opere edite in Italia esclusivamente in formato e-book.
Ogni casa editrice italiana, agenzia letteraria o agente letterario richiedente potrà presentare domanda fino a 4 opere.
I gruppi editoriali richiedenti che comprendono al loro interno più case editrici potranno presentare complessivamente domanda fino a un massimo di 20 opere.
Ciascun contributo del MAECI potrà essere pari a un importo massimo di 4.000 euro al lordo dell’IVA, se dovuta. La determinazione dell’entità del contributo terrà conto del numero di pagine dell’opera oggetto della cessione di diritti.
Le domande dovranno essere trasmesse all’indirizzo pec di Ediser: ediser-pec@pec.ediser.it entro il 5 ottobre 2020.

Per ogni ulteriore dettaglio, contattare la segreteria di Ediser all’indirizzo segreteria@ediser.it oppure al numero di telefono 0289280801. (aise)




Nissoli (Fi): Per il referendum si attivi il voto elettronico, anche per evitare il Covid

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nissoli fi“A settembre ci sarà il referendum e saremo chiamati a votare anche dall’estero con il tradizionale voto per corrispondenza, una modalità di voto vetusta alla quale si possono affiancare modalità più innovative”. In vista del voto l’on. Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta nella Circoscrizione estera – Ripartizione Nord e Centro America, invita il governo ad attivare il voto elettronico anche per evitare il diffondersi del Covid attraverso schede eventualmente infette.
Nissoli ricorda che, “appena eletta alla Camera per la prima volta, nel 2013, ad un convegno che avevo organizzato, esordivo dicendo: Il voto per corrispondenza ha dimostrato tutte le sue fragilità e dovrà presto cedere il passo all’evoluzione elettronica. E questo è il momento più propizio per sperimentare tra le comunità all’estero il voto telematico, perché quello, non vi sono dubbi, sarà il futuro del voto per la Circoscrizione estero”.
“Sono sempre della stessa opinione”, ribadisce Nissoli, sottolineando che “a gennaio del 2020 avevo presentato un’interrogazione al Ministro dell’interno e al Ministro degli affari esteri per sapere le modalità della sperimentazione del voto elettronico nella circoscrizione estera e quali fossero i tempi previsti per l’elaborazione di un modello da utilizzare in occasione delle prime elezioni in calendario. Una interrogazione alla quale non ho mai ricevuto risposta”.
“Ora chiedo al Governo di attivarsi velocemente per fare questa sperimentazione già in occasione del referendum di settembre”, chiosa Nissoli. “Questo aiuterebbe a ridurre i rischi derivanti da eventuale circolazione di schede con presenza di Covid 19. Infatti non possiamo sottoporre gli impiegati dei consolati al contatto con le schede che potrebbero avere contaminazione da Covid: in un momento così bisogna votare per via telematica. Pertanto”, conclude, “faccio un appello al sottosegretario Merlo perché si attivi, sin da oggi, a mettere in sicurezza i lavoratori dei consolati!”.