La Camera in prorogatio: cosa si può fare e cosa no

L’articolo 61, secondo comma, della Costituzione dispone che, fino a quando non siano riunite le nuove Camere, sono prorogati i poteri delle precedenti. Per prassi consolidata, le Camere, in regime di prorogatio, si limitano a compiere gli atti ritenuti costituzionalmente doverosi ovvero urgenti, mentre sono escluse le attività tipicamente riconducibili alle espressioni di indirizzo politico.
Lo ha ricordato Roberto Fico, presidente della Camera, aprendo la seduta di questa mattina.
Riferendosi alla prassi consolidata, Fico ha spiegato che, per quanto riguarda l’attività legislativa, in periodo di prorogatio si procede all’esame dei soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti ovvero “urgenti e indifferibili”, tra cui sono annoverati i disegni di legge di conversione di decreti-legge, le autorizzazioni alla ratifica di trattati internazionali, gli atti dovuti in quanto legati all’attuazione di obblighi o impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Nell’ambito di questi provvedimenti possono essere presentati ordini del giorno.
Quanto alle Commissioni, le funzioni referenti e consultive si svolgono solo per i provvedimenti collegati all’Assemblea. Nell’ambito dell’attività legislativa, le Commissioni possono attivare, secondo le regole ordinarie, tutti gli strumenti istruttori previsti dall’articolo 79 del Regolamento.
Vietate le comunicazioni del governo e le audizioni.
Da ieri – cioè dalla data del decreto di scioglimento – non si possono presentare progetti di legge. Fanno eccezione i disegni di legge d’iniziativa del Governo che rivestano i caratteri di necessità ed urgenza.
Non si possono presentare né esaminare atti di indirizzo, mentre per le interrogazioni sono ammissibili solo quelle su “attività o comportamenti attuali del Governo, ovvero resi noti nel periodo successivo allo scioglimento delle Camere”.
Non verranno svolte le interrogazioni a risposta immediata e le interpellanze urgenti, né gli atti di sindacato ispettivo presentati prima del decreto di scioglimento.
Sono consentite alcune attività per la verifica dei poteri e le dimissioni di deputati per incompatibilità, mentre l’Ufficio di presidenza – così come gli organi per la tutela giurisdizionale – prosegue la sua normale attività. (aise)