Cittadinanza, il parere del Cgie sul DDL 2369 volto alla revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero

Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero ha espresso il proprio parere formale e obbligatorio in merito al disegno di legge 2369/2025, “Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero”, attualmente all’esame della Commissione Affari Esteri della Camera, che sul tema il 26 giugno ha audito la segretaria generale del Cgie Maria Chiara Prodi. Nel parere si evidenzia come, pur con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare le procedure e rendere più efficiente il sistema di riconoscimento della cittadinanza, il provvedimento contenga elementi che rischiano di compromettere il pieno esercizio dei diritti da parte degli italiani residenti all’estero. In particolare, l’impianto amministrativo delineato potrebbe generare disfunzioni nel rapporto tra cittadino e Stato, già fortemente segnato dalla gestione non uniforme dei dati anagrafici e dalla digitalizzazione incompleta. Uno dei principali nodi critici evidenziati nel parere riguarda la gestione dei dati anagrafici tra Ministero dell’Interno e Ministero degli Affari Esteri, che operano su banche dati separate. La mancata interoperabilità automatica tra Comuni italiani e Consolati all’estero continua a produrre disallineamenti, che il DDL 2369 non sembra affrontare in modo efficace. Per il Cgie inoltre la centralizzazione a Roma del trattamento delle pratiche di cittadinanza rappresenta un rischio concreto di rallentamento delle procedure e di perdita di competenze maturate dai Consolati. Inoltre, la documentazione cartacea inviata per posta, spesso da Paesi che rilasciano solo certificati digitali, rischia di compromettere l’efficienza e l’affidabilità dell’intero sistema. In proposito dal Cgie viene sottolineato il valore delle competenze consolidate dagli uffici consolari nel trattare la documentazione straniera, difficilmente trasferibili a un organismo centralizzato. Per il Consiglio Generale la nuova organizzazione rischia quindi di disperdere un patrimonio amministrativo fondamentale, oltre a indebolire la relazione tra cittadini e Stato, già oggi percepita come distante e farraginosa. L’introduzione di criteri discrezionali e quote non definite per la trattazione delle domande di cui il richiedente non può avere contezza rappresenta inoltre la limitazione di un diritto soggettivo che viene subordinato alla disponibilità di risorse e di personale. Richiamando il principio costituzionale di sussidiarietà, il Cgie si interroga poi sulla scelta di non coinvolgere le organizzazioni di rappresentanza intermedia e di erogazione dei servizi all’estero nella riorganizzazione proposta. Chiede inoltre di riesaminare la competenza ministeriale del nuovo sistema, ritenendo più appropriato e coerente l’incardinamento del servizio centralizzato presso il Ministero dell’Interno rispetto all’attuale previsione della collocazione presso il Maeci. Il Cgie sottolinea infine che continuerà a seguire con costanza il percorso di attuazione della trasformazione amministrativa presentata nel Disegno di Legge e conferma la disponibilità al dialogo, nella convinzione che solo attraverso un confronto costruttivo è possibile realizzare una riforma che semplifichi le procedure senza penalizzare i diritti degli italiani nel mondo. (Inform)

La nuova legge sulla cittadinanza, con il tanto discusso decreto approvato da governo e Parlamento, è stata protagonista nell’ultima assemblea plenaria del Consiglio Generale degli italiani all’estero.
Riaprono oggi, 1° luglio, i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di quanti l’abbiano persa prima del 15 agosto 1992. Come previsto dalla nuova legge – la numero 74/2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” – gli aventi diritto possono presentare istanza di riacquisto presso le sedi consolari da oggi e fino al 31 dicembre 2027.
Il decreto -legge n. 36 del 28 marzo 2025, recante nuove norme sulla cittadinanza italiana, è stato varato, come è forse noto, quasi in sordina ed è stato poi convertito in legge, con procedura d’urgenza, lo scorso 20 maggio. È perciò cosa fatta.
I consiglieri del Cgie eletti in Germania lanciano una campagna social per chiedere al Ministro Tajani ed al Parlamento di rivedere il testo della legge 74/2025 sulla cittadinanza, che introduce modifiche sostanziali alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per chi nasce all’estero. 
La sentenza nega anche la sospensione del processo e condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali

Esiste un’altra Italia, viva, presente, partecipe. È l’Italia fuori dall’Italia, quella fatta da milioni di connazionali che vivono all’estero ma che non hanno mai smesso di sentirsi italiani.
“Il mio voto, come MAIE, Movimento Associativo Italiani all’Estero, sarà convintamente contrario”: così ha dichiarato Franco Tirelli, deputato MAIE, intervenendo nell’Aula della Camera in occasione della dichiarazione di voto sul cosiddetto decreto cittadinanza, provvedimento che limita fortemente la trasmissione della 
Dopo il sì dell’Aula del Senato la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha avviato l’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza 19 marzo 2025, n. 27. Nel suo intervento il relatore Paolo Emilio Russo (FI-PPE) ha rilevato come il decreto-legge, composto dopo le modifiche apportate dal Senato da quattro articoli, introduca disposizioni urgenti in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, nelle more dell’entrata in vigore di una riforma organica della materia. Per il relatore il provvedimento mira a rendere più stringente il principio di effettività del vincolo con l’Italia del richiedente la cittadinanza, limitando l’automatismo dell’acquisto della titolarità del diritto alla cittadinanza per discendenza o adozione. Entrando nel merito del testo Russo ha evidenziato come il comma 1 dell’articolo 1 introduca nella legge 5 febbraio 1992, n. 91 nuove norme in materia di cittadinanza: l’articolo 3-bis che stabilisce una preclusione all’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero in possesso di cittadinanza di Stato estero. Tale articolo, in deroga a determinate disposizioni applicabili alla materia, stabilisce che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, individuando nel contempo una serie di eccezioni alla suddetta preclusione. In proposito dal relatore è stato segnalato che la norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo stato di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a domanda giudiziale (presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025). È fatto salvo altresì, a seguito di una modifica introdotta dal Senato, il caso di domanda presentata (all’ufficio consolare o al sindaco) in tempo successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione all’interessato entro il medesimo termine sopra indicato. Si applica in tal caso la normativa vigente al 27 marzo 2025. Ulteriori eccezioni alla preclusione sono rappresentate dal caso in cui un ascendente di primo o di secondo grado possieda (o possedesse al momento della morte) “esclusivamente” la cittadinanza italiana o dal caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio .