Assistenza sanitaria per i pensionati italiani all’estero, il MAIE presenta disegno di legge

odoguardi mic logo

odoguardi mic logoDietro forte impulso del vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, Vincenzo Odoguardi, il MAIE ha presentato un disegno di legge, a prima firma Sen. Mario Borghese, per la modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l’assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Si legge nell’introduzione al testo di legge, si intende sanare un vulnus nella tutela del diritto alla salute dei pensionati italiani residenti all’estero. Sembra opportuno, anzi legittimo, che questi cittadini abbiano i medesimi servizi garantiti agli altri, a partire da quelli sanitari.

Per le ragioni esposte, si propone l’inserimento di tre nuovi commi all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di garantire l’assistenza sanitaria ai pensionati iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

“Ci tenevo particolarmente – dichiara il vicepresidente MAIE Odoguardi – a presentare in Parlamento una proposta di legge che andasse verso la direzione auspicata da tempo da tantissimi pensionati italiani nel mondo con cui siamo in contatto, così come da diverse associazioni di pensionati italiani residenti oltre confine. Mi piace ricordare, una su tutte, l’Associazione Pensionati della Repubblica Dominicana, fondata dal compianto Ivo Bellacini, che per anni si è battuta affinchè i pensionati italiani all’estero potessero ricevere, in Italia, le stesse prestazioni sanitarie garantite ai cittadini che vivono stabilente nello Stivale. Auspichiamo l’approvazione di tale proposta nel più breve tempo possibile, in modo tale da rendere giustizia a coloro che, da pensionati, pagano le tasse in Italia – pensiamo all’Irpef – senza tuttavia vedersi garantita l’assistenza sanitaria nel BelPaese”.

ARTICOLI DDL

Art. 1.
(Finalità)

  1. Al fine di garantire l’effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni volte a consentire ai cittadini pensionati italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) l’accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. Art. 2.
    (Modifica dell’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
  2. All’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Le prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale sono erogate gratuitamente anche ai pensionati italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), di cui all’articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Tali pensionati sono equiparati ai cittadini residenti in Italia per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni sanitarie. I pensionati iscritti all’AIRE sono registrati presso l’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla base dell’ultima residenza in Italia o, in caso di assenza di una precedente residenza in Italia, presso l’azienda sanitaria locale designata dal Ministero della salute.

Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti all’AIRE sono definite con regolamento del Ministero della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 3.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, emana un regolamento che definisce le modalità operative per l’erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti all’AIRE, inclusi i meccanismi di rimborso per le spese sanitarie sostenute all’estero.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Onori (Az): fare chiarezza su perequazione per i pensionati Aire

inps romatuscolano

inps romatuscolano“È importante fare chiarezza sulla sospensione della perequazione automatica per i pensionati residenti all’estero nel 2025, prevista nell’ultima legge di bilancio e voluta dal governo Meloni, con la contrarietà delle opposizioni”. Così Federica Onori, deputata di Azione eletta in Europa e segretario della Commissione Esteri.
“Mi riferisco in particolare – spiega – al fatto che diversi cittadini AIRE segnalano che, nei loro account sul sito dell’INPS, già dal 20 dicembre non ci fossero più le voci relative alla perequazione, e questo nonostante la legge di bilancio non fosse stata al tempo ancora approvata dal Parlamento. Crediamo sia opportuno un approfondimento su questo aspetto, per garantire trasparenza e correttezza nell’applicazione della norma”.
“Per questo – conclude – ho presentato un’interrogazione sul tema: i pensionati italiani all’estero non possono essere ancora penalizzati”. (aise) 




“Il 2025 è avaro con i pensionati all’estero” dice Porta (Pd)

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fabio porta pd immagine16 183x223Il 2025? Un anno “avaro” per i pensionati italiani residenti all’estero, dice Fabio Porta , deputato del Pd eletto nella circoscrizione Estero-ripartizione America Meridionale. In proposito il parlamentare segnala il blocco della rivalutazione automatica per le pensioni superiori al trattamento minimo erogate dall’Inps ai connazionali residenti all’estero.  “Sono stati colpiti e penalizzati circa 60.000 pensionati i quali non usufruiranno dell’adeguamento – comunque insignificante, dello 0,8% , ma pur sempre un aumento – delle loro pensioni all’aumento del costo della vita”, spiega l’on. Porta. Un atto che “cercheremo di contrastare in tutti i modi nel prosieguo dell’anno in corso”, assicura il deputato del Pd.

Come spiega Porta , la misura comporterà “un risparmio per le casse dello Stato di 8,6 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2025-2028”  mentre “negli anni successivi, l’effetto previsto di minore spesa si riduce progressivamente, in ragione della previsione di una riduzione progressiva del numero di soggetti interessati”. “Le restanti 290.000 pensioni in pagamento all’estero pari o inferiori al trattamento minimo saranno invece incrementate del 2,2% per il 2025 (per il 2026 si prevede invece un aumento dell’1,3%). Infatti la Legge di Bilancio 2025 ha prorogato fino al 2026 l’incremento sulle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, introdotto inizialmente dalla Legge n. 197/2022 (articolo 1, comma 310)”. “L’incremento riconosciuto porterà il trattamento minimo a un massimo di 616,67 euro (senza contare ovviamente le eventuali maggiorazioni sociali dovute). Un importo- aggiunge Porta – comunque irrisorio a fronte dell’aumento persistente del livello generale del costo della vita e della conseguente diminuzione del potere d’acquisto della moneta, che penalizzano soprattutto i pensionati”. Il parlamentare precisa inoltre che “per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento di cui sopra è calcolato non sull’importo complessivo in pagamento inclusivo del pro-rata estero ma solo sul pro-rata italiano” e ricorda che “per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal pensionato”.  Porta prosegue: “E’ stato confermato che anche per il 2025 l’età minima per accedere alla pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi versati e all’assegno sociale (non erogabile o esportabile all’estero) rimane fissata a 67 anni. Mentre invece la pensione anticipata ordinaria è maturabile per gli uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi e per le donne con 41 anni e 10 mesi di contributi. Sia la pensione di vecchiaia che quelle anticipate possono essere perfezionate con il meccanismo della totalizzazione in regime internazionale. ‘Quota 103’, altra pensione anticipata che è stata prorogata per il 2025, richiede invece 62 anni di età e 41 anni di contributi, totalizzabili in regime internazionale, ma anche la cessazione dell’attività lavorativa. ‘Opzione donna’, pensione anticipata per le donne ma che è riservata solo ad alcune lavoratrici che possono soddisfare requisiti difficilmente documentabili all’estero, si perfeziona invece con 61 anni di età entro il 31 dicembre 2024 (ma anche prima se si hanno figli) e viene calcolata nel sistema interamente contributivo, meno conveniente. Purtroppo la pensione anticipata ordinaria, ‘Quota 103’ e ‘Opzione donna’ prevedono le cosiddette finestre mobili, introdotte per contenere la spesa pensionistica, che posticipano la decorrenza dai 3 ai 12 mesi dal momento del perfezionamento del diritto anche per gli eventuali aventi diritto residenti all’estero”. “Dispiace infine constatare – conclude Porta – che nonostante le nostre pressanti richieste a questo Governo , ma ad onor del vero anche ai Governi precedenti, , tramite interventi politici, mozioni ed interrogazioni, non si muove nulla nel campo della stipula o del rinnovo delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ,per esempio quelle con il Cile, il Perù, l’Ecuador, la Colombia, il Brasile, etc. , escludendo così decine di migliaia di nostri connazionali dalla tutela previdenziale in regime di convenzione internazionale”. (Inform)

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