Iscritti AIRE e assistenza sanitaria in patria: improcedibile il ricorso del M.I.R.E. al TAR del Lazio
Se sei un cittadino italiano, vivi all’estero e sei regolarmente iscritto all’AIRE non hai diritto alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di emergenza ai pensionati che vivono in Paesi al di fuori dell’Unione Europea queste sono fornite gratuitamente per un periodo di 90 giorni.
È un ritornello che, chi vive stabilmente all’estero, ha sentito e imparato a memoria.
Però le proteste, in particolare proprio quelle dei pensionati, che pagano regolarmente le tasse sul loro assegno mensile che vengono loro detratte alla fonte, non si sono mai rassegnati a quella che considerano una palese ingiustizia.
Del loro scontento si è fatto interprete il M.I.R.E., Movimento Italiani Residenti all’Estero, presieduto da Vincenzo Odoguardi (nella foto in basso), che. tempo fa. aveva invitato il Ministero della Salute “a provvedere, con cortese sollecitudine, e, comunque entro e non oltre 90 giorni, ad emanare un D.M. ad hoc, che preveda la completa copertura sanitaria per tutti i cittadini Italiani residenti all’estero, priva di vincoli temporali e di tipologie di prestazioni”.
Avvertendo che “in mancanza di riscontro alla presente diffida entro trenta giorni dal suo ricevimento, sarà proposta la più opportuna azione giudiziale per la tutela dei diritti di tutti i cittadini A.I.R.E., nonché dei cittadini rappresentati dal MIRE”.
Scriveva il MIRE in quella occasione che la richiesta era inviata “al fine di garantire la tutela e i diritti inviolabili dei cittadini italiani in patria e all’estero, nonché come singoli cittadini italiani che hanno trascorso tutta la loro vita a lavorare in Italia (ora titolari di pensione erogate da istituti previdenziali italiani), ma che, per motivazioni personali e/o familiari, hanno deciso di trasferirsi all’estero, iscrivendosi, per come prescritto, ai registri A.I.R.E.
-Che, in base alle attuali normative di legge, i cittadini appartenenti a tale categoria, vengono privati del diritto ad avere, nella loro patria, una assistenza sanitaria totale e continuativa, ponendo un limite temporale di 90 giorni e solo per le prestazioni urgenti, in palese contrasto con la disposizione della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, dove all’art. 19, viene riportato: “Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.”, senza alcun riferimento a limiti al tempo e/o qualità di prestazioni da erogare.
-Che, nonostante la loro scelta di vivere stabilmente fuori dall’ Italia, gli stessi adempiono, comunque e per come previsto, ai doveri fiscali dello Stato Italiano, come l’intero pagamento delle tasse Irpef, che vengono trattenute sulla pensione percepita, tutti i mesi dell’anno, circostanza che, di converso, dovrebbe portare a ricevere dei diritti, per tutto l’anno e non solo in forma parziale e a tempo determinato, così come attualmente previsto.
– Che, gli istanti sono perfettamente a conoscenza che sono stati depositati vari disegni di legge, come il N. 1300 presentato al Senato della Repubblica nella XVIII Legislatura, su iniziativa dei senatori GIACOBBE, BOLDRINI, GARAVINI, ALFIERI, MALPEZZI, COLLINA e BINI presentato il 20 Maggio 2019, nonché quello presentato alla Camera dei Deputati dall’On.re SIRAGUSA ed altri, per: “Introduzione dell’articolo 19-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero” (2503), presentata il 19 maggio 2020, annunziata il 20 maggio 2020,
-Che, in specie, la regione Veneto, che con la Deliberazione n. 242 del 4 febbraio 2005, ha dato attuazione alle norme previste nell’art. 43 della L. R. 30 gennaio 2004, n. 1, stabilendo “che, in relazione alla tutela sanitaria ai cittadini iscritti all’A.I.R.E., con ultima residenza italiana in un comune del Veneto, in temporaneo soggiorno sul territorio Veneto, assicura e garantisce la stessa partecipazione e tutela ordinariamente garantite agli altri cittadini veneti residenti.”
-Che, malgrado vi sia l’interessamento di diversi gruppi politici, di regioni, e di associazioni di cittadini, lo Stato, ad oggi, nulla ha inteso fare per ottenere la più ampia copertura assistenziale sanitaria, per tali cittadini”.
Trascorsi i termini indicati, al MIRE non era arrivata nessuna risposta dal Ministero della Salute e quindi è scattato il ricorso al TAR del Lazio.
In verità la risposta del Ministero, negativa, è arrivata tempo dopo, “fuori tempo massimo”.
In questi giorni sulla vicenda si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale il quale non ha rigettato l’istanza del MIRE ma ha detto che è improcedibile perché il Ministero della Salute ha comunque risposto, seppure in ritardo. Il TAR afferma, in parole povere, che non può fare nulla perché non esiste una legge in proposito, e che se esistesse lo farebbe.
Il Tribunale Amministrativo Regionale fa sapere che, anche se il Ministero non ha risposto nei termini di legge, la sua risposta viene accettata ma dovrà comunque pagare le spese legali del procedimento.
