Avviato l’esame della proposta sull’assistenza sanitaria per i cittadini Aire residenti in Paesi extra Ue che non aderiscono all’EFTA
E’ stata avviato e poi rinviato al 18 novembre l’esame nell’Aula delle Camera dei Deputati della proposta di legge Di Giuseppe (Fdi – ripartizione America settentrionale e centrale) e delle abbinate proposte di legge a prima firma Di Sanzo (Pd- ripartizione America settentrionale e centrale) e Onori (Azione – ripartizione Europa) e altri volte a modificare della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio”.
Nel suo intervento il relatore Luciano Ciocchetti (Fratelli d’Italia) ha ricordato che il dato comune a tutti i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero è che essi devono iscriversi all’Aire entro e non oltre 12 mesi dal trasferimento. Ad oggi, si riscontra una disparità di trattamento tra gli iscritti all’Aire, a seconda che essi risiedano in Paesi dell’Unione europea e in Stati aderenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), per i quali si mantiene la copertura sanitaria in Italia, ovvero in Paesi terzi, per i quali non sempre esiste una convenzione sanitaria stipulata con l’Italia.
L’attuale normativa in vigore, di cui al decreto del Ministro della Salute del 1° febbraio 1996, prevede che, in caso di rientro sanitario in Italia, il cittadino residente in Paesi extra UE e non aderenti all’EFTA con lo status di emigrato o titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, non avente una copertura assicurativa, abbia diritto gratuitamente alle prestazioni ospedaliere urgenti fino a un periodo massimo di 90 giorni. Tuttavia, il mancato possesso della tessera sanitaria, che certifica l’iscrizione del cittadino nell’Anagrafe nazionale sanitaria, rende la gestione operativa farraginosa per tutti gli ambiti della sanità nazionale.
Considerato, quindi, che la normativa attualmente in vigore, con la quale sostanzialmente si determina la perdita del diritto all’assistenza sanitaria per coloro che risiedono in un Paese extra UE e non aderente all’EFTA, costituisce un vero e proprio disincentivo all’iscrizione all’Aire, secondo il relatore la proposta di legge in discussione rappresenta un’opportunità rilevante per tutti i cittadini italiani regolarmente iscritti all’Aire, garantendo loro una continuità nella fruizione dell’assistenza sanitaria italiana.
Ciocchetti ha inoltre ricordato come, nel corso dell’esame del provvedimento presso la XII Commissione della proposta di legge di cui è primo firmatario Di Giuseppe, adottata come testo base, siano state abbinate due proposte di legge vertenti sulla stessa materia, presentate rispettivamente da altri due eletti all’estero come Di Sanzo e Onori. Si tratta, quindi, di un tema considerato rilevante a livello trasversale tra i gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione. In sede referente sono state approvate dalla XII Commissione alcune proposte emendative, volte a modificare il testo rispetto alla versione originaria della proposta di legge, circoscrivendo la disciplina ivi prevista, per le ragioni anzidette, ai cittadini iscritti all’Aire che risiedono in Paesi non facenti parte dell’Unione europea e non aderenti all’EFTA.
Quindi ai sensi dell’articolo 1 del testo in discussione, viene novellata la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, attraverso l’inserimento di una disposizione volta a prevedere che i cittadini iscritti all’Aire, residenti nei suddetti Paesi, vengano iscritti presso l’azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede individuali, o, in alternativa, presso l’azienda sanitaria locale competente per il domicilio di soggiorno. Nel testo si precisa inoltre che il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida sul territorio italiano, nei confronti degli utenti in oggetto, sarà subordinata al versamento del contributo che il successivo articolo 2 quantifica in 2.000 euro annui, non frazionabili. Dal relatore viene anche evidenziato come tale quantificazione sia stata determinata sulla base della spesa pro capite annuale che lo Stato italiano programma per la fruizione, da parte di ogni cittadino italiano, delle prestazioni sanitarie offerte dal Servizio sanitario nazionale. In particolare, la spesa programmata annualmente dallo Stato è calcolata secondo il criterio dei costi standard, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011, applicando a tutte le regioni italiane la spesa pro capite rilevata nelle regioni benchmark che per l’anno 2023 è pari circa a 2.000 euro. Si tratta quindi di un valore medio, la cui congruità è stata accertata dalla Commissione bilancio che, sul provvedimento in esame, ha acquisito una relazione tecnica.
In accoglimento di una condizione posta nel parere della Commissione bilancio, all’articolo 2 è stato approvato un emendamento ai sensi del quale con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’ammontare del predetto contributo può essere adeguato annualmente tenendo conto dell’attività di monitoraggio e della variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. Sempre all’articolo 2, si prevede che il mancato versamento del contributo comporti la messa in mora dell’utente e la conseguente sospensione dell’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
In tal caso, l’accoglimento di una nuova richiesta di accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale è subordinato al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la sospensione e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali. Inoltre, si prevede l’esonero dal versamento del contributo per i cittadini minorenni iscritti all’AIRE, residenti nei Paesi individuati dalla norma, nel caso in cui almeno un genitore o il tutore legale abbia richiesto il rilascio della tessera sanitaria.
Viene poi precisato che il contributo debba essere versato dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale), disciplinante i pagamenti con modalità informatiche. Ciocchetti ha poi rilevato come l’articolo 3, rechi le disposizioni finanziarie, mentre l’articolo 4 detti le disposizioni finali. In particolare, esso rimette a un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità attuative per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale dei cittadini regolarmente iscritti all’Aire residenti in Paesi extra UE e non aderenti all’EFTA, nonché la definizione degli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e all’attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla legge in esame.
