La Commissione Esteri della Camera esamina il provvedimento sulle intese tra Italia e Paesi UE per garantire il voto in loco ai connazionali residenti all’estero nelle elezioni del Parlamento europeo
La Commissione Esteri della Camera ha avviato l’esame del provvedimento sulle intese raggiunte dall’Italia con i Paesi membri dell’Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto degli italiani residenti in tali Paesi nelle elezioni per il Parlamento europeo. Il deputato eletto all’estero Simone Billi (Lega- ripartizione Europa) in qualità di relatore ha premesso che le intese hanno lo scopo di garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto, il 24 ed il 25 maggio prossimi, degli elettori italiani che risiedano presso uno dei Paesi dell’Unione europea: con anticipo rispetto al voto sul territorio nazionale, al fine di permettere il trasferimento delle schede votate per lo scrutinio da parte delle Corti d’Appello. Il relatore ha spiegato come si preveda che tali intese garantiscano il rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei princìpi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto, nonché l’assenza di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda o alle operazioni elettorali. Il Governo, sentito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, accerterà che si siano verificate le condizioni previste dalla legge e conseguentemente autorizzerà il Ministro degli Esteri ad emanare un comunicato attestante, per ciascun Paese dell’Unione, con cui sono state raggiunte le intese. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di tale comunicato è condizione necessaria all’esercizio del diritto di voto nel territorio degli altri Stati; successivamente il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli Esteri, emanerà norme di attuazione delle intese citate. Billi ha inoltre rilevato come in base alla normativa vigente, per il cittadino italiano residente in altro Paese membro dell’Unione – che voglia esercitare il suo diritto di voto nel Paese europeo di residenza – si ponga pertanto la seguente alternativa: ai sensi delle norme sulla cittadinanza dell’Unione, il cittadino residente in altro Stato membro ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto nel comune di residenza. A tal fine, deve presentare al Sindaco di quel Comune domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta presso lo stesso Comune. In questo caso l’elettore voterà per i rappresentanti al Parlamento europeo del Paese in cui risiede; chi non intenda avvalersi di tale facoltà può votare per l’elezione di rappresentanti italiani al Parlamento europeo in sezioni elettorali appositamente istituite nel Paese dove risiede abitualmente. Come nel passato, questa seconda facoltà riguarda anche i cittadini che si trovino in altro Stato membro per ragioni di lavoro o di studio, e che facciano pervenire nei termini stabiliti apposita domanda al Consolato competente. Le intese in esame della Commissione si riferiscono ovviamente solo a questa seconda ipotesi. In questa specifica circostanza il provvedimento riguarda le intese stipulate con tutti e ventisei i Paesi dell’Unione europea. In proposito il relatore ha segnalato che la maggior parte degli Stati si sono limitati ad accogliere le condizioni indicate nella nota verbale di parte italiana, sempre compatibilmente con le legislazioni nazionali, mentre dieci Paesi hanno posto alcune condizioni ulteriori. In particolare: l’Austria ha confermato che non sussistono obiezioni di principio, a condizione di reciprocità rispetto allo svolgimento di elezioni austriache sul territorio italiano; il Belgio ha rammentato che la campagna elettorale e le stesse elezioni devono essere organizzate internamente in seno alle comunità italiane in Belgio, senza ricorso ai mezzi di comunicazione di massa; l’Estonia ammette che i seggi siano costituiti solo nella sede della rappresentanza diplomatica o di consolati onorari. La campagna elettorale e l’informazione ai connazionali dovranno rispettare la normativa locale; la Germania indica che le operazioni elettorali devono essere circoscritte ai locali delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari di carriera e dei consolati onorari. L’istituzione di ulteriori seggi elettorali può essere comunque ammessa su espressa richiesta giustificata da motivazioni eccezionali; la Lettonia garantisce lo svolgimento delle procedure elettorali a condizione che i seggi siano istituiti all’interno dei locali della rappresentanza diplomatica. In materia di propaganda e comunicazione elettorale dovrà essere osservata la legislazione lettone, con particolare riguardo all’uso anche della lingua locale; il Lussemburgo ha confermato tutte le garanzie richieste, effettuando alcune precisazioni. La possibilità di svolgere propaganda elettorale in lingua italiana attraverso i media non dovrà comportare alcun obbligo o onere finanziario a carico delle Autorità locali e dovrà essere evitato ogni rischio di confusione tra le elezioni europee organizzate dall’Ambasciata e quelle organizzate dalle autorità lussemburghesi. Circa la possibilità di istituire sezioni elettorali all’esterno dei locali sede della rappresentanza diplomatica, l’Ambasciata è invitata a limitare, per quanto possibile, l’istituzione dei seggi all’interno della sede stessa, pur sottolineando che le Ambasciate possono stringere accordi con i Comuni per predisporre seggi supplementari. In ogni caso, i seggi istituiti dalle autorità locali e quelli organizzati dall’Ambasciata dovranno essere installati in luoghi diversi, onde evitare, anche in questo caso, ogni possibile rischio di confusione tra gli elettori. È consentita l’esposizione di manifesti di propaganda elettorale almeno 48 ore prima del voto, a condizione che la normativa locale in materia venga rispettata e che non siano affissi in prossimità di quelli relativi alle elezioni dei membri spettanti al Lussemburgo. I Paesi Bassi hanno confermato la possibilità di costituire i seggi sia nei locali dell’Ambasciata che al di fuori della sede diplomatico-consolare. In entrambi i casi l’Ambasciata dovrà comunicare alle autorità olandesi – a mezzo di nota verbale – luogo, date, orari e numero presunto di elettori per ciascun seggio istituito; la Repubblica Ceca ammette la costituzione di seggi elettorali esclusivamente all’interno dei locali dell’Ambasciata; la Slovacchia conferma che le sezioni elettorali potranno essere costituite presso i locali dell’Ambasciata e dell’Istituto di Cultura; la Slovenia conferma che lo svolgimento delle operazioni di voto dovrà avvenire nei locali dell’Ambasciata d’Italia a Lubiana o del Consolato Generale d’Italia a Capodistria. L’eventuale campagna elettorale da parte di soggetti politici italiani, nonché l’informazione degli elettori da parte delle strutture diplomatico-consolari, è consentita nei locali dell’Ambasciata e del Consolato Generale oppure nei locali delle associazioni della comunità nazionale italiana, nonché attraverso i rispettivi siti web. Alla luce di quanto esposto il relatore ha preannunciato la presentazione di un parere favorevole sul provvedimento in esame. Il seguito dell’esame da parte della Commissione è stato rinviato ad altra seduta. (Inform)
