Il reddito del lavoratore residente all’estero non è tassabile
Il reddito prodotto e percepito dal lavoratore italiano all’estero viene tassato nel Paese di residenza.
Lo indica una decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, precisando che “al fine di ottenere il rimborso dell’Irpef pagata in Italia è sufficiente la certificazione fiscale rilasciata dal paese che opera la tassazione, salvo che l’ufficio sia in grado di provare la permanenza all’estero per un periodo inferiore alla metà dell’anno”.
Tutto questo a margine del ricorso di un connazionale impiegato, in Germania, in un istituto di credito italiano che, oltre a vedersi diminuito il suo reddito per aver pagato le imposte nel Paese dove lavora, si era visto tassare anche in Italia.
Aveva presentato ricorso e, in prima istanza, gli era stato rigettato. Ricorso accettato, invece, in seconda istanza.
Stabilito che la somma percepita era a titolo di pensione, veniva evidenziato come, “in base alla convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, la somma fosse tassabile solo in Germania”.
