Parere favorevole della Commissione Esteri della Camera sulla proposta di legge in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini Aire, residenti in Paesi non Ue
La Commissione Esteri della Camera ha approvato il parere favorevole della relatrice Patrizia Marrocco (FI-PPE) sulla proposta di legge 1014 Di Giuseppe e abb, volta alla modifica all’art. 19 della legge 833/1978 in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini Aire, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea (UE) e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA). Il parere era stato richiesto dalla Commissione Affari Sociali. La relatrice nel suo intervento ha in primo luogo segnalato come nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente siano state esaminate anche le proposte, di contenuto analogo, a prima firma Di Sanzo (C. 1415) e Onori (C. 1998); nella seduta della Commissione Affari sociali del 31 luglio 2024 la proposta Di Giuseppe è stata adottata come testo base per il seguito dell’esame. Marrocco ha poi sottolineato come la proposta in esame sia finalizzata a garantire il diritto all’assistenza sanitaria in territorio italiano, previo pagamento di un contributo su base annua, anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che sono residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA). In proposito la relatrice ha ricordato che l’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio: la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum; la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’UE e la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio. La relatrice si è poi soffermata sulla relazione illustrativa alla proposta di legge in cui si sottolinea come il mancato possesso della tessera sanitaria da parte dei cittadini iscritti all’AIRE determini sostanzialmente una perdita del diritto all’assistenza sanitaria in Italia, finendo per costituire un disincentivo all’iscrizione all’AIRE. In questo contesto si realizza, inoltre, una discriminazione tra i cittadini italiani residenti in Stati membri dell’Unione europea, e perciò titolari della Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), e i cittadini italiani residenti in Paesi terzi, con i quali non sempre esiste una convenzione sanitaria. Marrocco ha quindi segnalato come la proposta di legge si componga di 4 articoli: l’articolo 1 modifica la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (legge n. 833 del 1978) prevedendo che gli utenti iscritti all’AIRE residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio vengano iscritti presso l’unità sanitaria locale presente all’interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali o, in mancanza, presso il domicilio di soggiorno. Al riguardo la relatrice ha ricordato che in base alla disciplina vigente una condizione essenziale per usufruire dei servizi ASL sia la residenza nello stesso territorio dell’azienda sanitaria. Rilevato inoltre dalla relatrice come l’articolo 2 stabilisca che il contributo nazionale per l’assistenza sanitaria per i cittadini italiani iscritti all’AIRE sia determinato in 2 mila euro su base annua, non frazionabile, con decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale. Sono esonerati dal pagamento del contributo i cittadini minorenni iscritti all’AIRE, purché almeno un genitore o il tutore abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale. Il mancato versamento del contributo comporta la messa in mora dell’utente e la conseguente sospensione dell’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale: più specificamente, non possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. In caso di rinuncia, l’accoglimento di una nuova richiesta di accesso è subordinato al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali. Marrocco ha inoltre precisato che il contributo sarà versato all’atto della richiesta dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dal codice dell’amministrazione digitale e affluirà direttamente ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ove insiste l’unità sanitaria locale dei cui servizi usufruiscono cittadini iscritti all’AIRE. Per quanto riguarda l’articolo 3 la relatrice ha fatto presente come questo le disposizioni finali stabilendo, in primo luogo, che la legge entri in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Viene inoltre rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle modalità attuative per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini regolarmente iscritti all’AIRE residenti in Paesi che non appartengono all’UE e non aderiscono all’EFTA, gli aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e l’attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla presente legge. Ricordato infine dalla relatrice come l’articolo 4 introduca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ha poi preso la parola la deputata Federica Onori (Azione – Ripartizione Europa) che, pur riconoscendo i miglioramenti apportati al testo iniziale della proposta di legge grazie alle interlocuzioni con i Dicasteri interessati e agli emendamenti approvati, ha sottolineato come l’esclusione dai benefici di legge dei cittadini residenti nei Paesi EFTA – tra cui la Svizzera – rischi di produrre disparità di trattamento. Alla luce di ciò la deputata ha preannunciato l’astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, riservandosi di presentare in Assemblea proposte emendative finalizzate a superare le criticità segnalate. A seguire è intervenuto il deputato Fabio Porta (PD-IDP) che ha ribadito il sostegno del Partito Democratico all’obiettivo di estendere l’assistenza sanitaria agli italiani residenti all’estero che sono ingiustamente privati di questa prerogativa. Tuttavia il deputato, essendo stati respinti durante l’esame in sede referente emendamenti presentati dal proprio Gruppo volti ad introdurre apposite esenzioni dal pagamento del contributo annuo a beneficio di categorie svantaggiate, come gli studenti e i pensionati, ha preannunciato l’astensione del gruppo sulla proposta di parere . Ha poi preso la parola la Sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi, che dopo aver ringraziato i deputati intervenuti per il contributo al dibattito, ha precisato che l’esclusione dei residenti nei Paesi EFTA è giustificata dalla vigenza di specifici accordi sulle prestazioni sanitarie stipulati dall’Italia con gli Stati che aderiscono all’EFTA. Un rilievo, quest’ultimo, confermato anche dal deputato Toni Ricciardi (PD- ripartizione Europa) che, a titolo di esempio, ha segnalato come in Svizzera sia in vigore un accordo che consente ai connazionali ivi residenti di fruire dello stesso trattamento riservato agli italiani residenti nei Paesi UE. Dal canto suo il deputato Porta , pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla Sottosegretaria Tripodi e dal collega Toni Ricciardi, ha ribadito le sue riserve sul provvedimento. Dal canto suo la deputata Onori si è riservata di approfondire le indicazioni della Sottosegretaria e del deputato Ricciardi.
La Commissione ha quindi approvato il seguente parere proposto dalla relatrice.
La III Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1042 Di Giuseppe e abb., recante Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea (UE) e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione nel corso dell’esame in sede referente; premesso che in base alla disciplina vigente una condizione essenziale per usufruire dei servizi delle aziende sanitarie locali è la residenza nello stesso territorio dell’azienda sanitaria; evidenziato che la proposta di legge è finalizzata a garantire il diritto all’assistenza sanitaria in territorio italiano, previo pagamento di un contributo su base annua, anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che sono residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), esprime Parere Favorevole. (Inform)
