Dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera parere favorevole alla proposta di legge in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Aire residenti in Paesi extra Ue che non aderiscono all’EFTA
Il Comitato sui pareri della Commissione Affari Costituzionali della Camera , al fine di fornire il parere alla Commissione Affari Sociali, ha esaminato , la proposta di legge C. 1042 e abbinate, recante Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente. Nel suo intervento il relatore Luca Sbardella (FdI) ha rilevato come la proposta di legge sia composta da tre articoli e sia finalizzata a garantire il diritto all’assistenza sanitaria in territorio italiano anche ai cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), previo pagamento di un contributo su base annua. Il relatore ha spiegato come l’articolo 1 aggiunga un periodo al comma 3 dell’articolo 19 della legge n. 833 del 1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), il quale prevede che gli utenti iscritti all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, che risiedono in Paesi che non appartengono all’Unione europea (UE) e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), vengano iscritti presso l’unità sanitaria locale presente all’interno del territorio che raccoglie le loro schede individuali o, in mancanza, presso il domicilio di soggiorno. In merito da Sbardella è stato ricordato che attualmente, ai sensi dell’articolo 19 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), una condizione essenziale per l’utenza dei servizi ASL è la residenza nello stesso territorio dell’azienda sanitaria, situazione che consente, tra le altre cose, la scelta del medico di base (MMG).
Dal relatore è stato poi precisato come il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida sul territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che risiedono in Paesi che non appartengono all’Unione europea (UE) e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA), sia subordinato al versamento del contributo di cui al successivo articolo 2 Il comma 3 dell’articolo 1 aggiunge poi un comma all’articolo 7 della legge n. 526 del 1982, diretto a specificare che le disposizioni dello stesso non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea (UE) e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA). Per quanto concerne l’articolo 2 Sbardella ha ricordato come questo disciplini il contributo nazionale per l’assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti in Paesi che non appartengono all’Ue a cui si riferisce il provvedimento. Il contributo è fissato su base annua a 2.000 euro, non è frazionabile ed ha decorrenza dalla data di rilascio della tessera sanitaria nazionale di cui all’articolo 1, comma 2. Sono esonerati dal pagamento del contributo cittadini minorenni iscritti all’AIRE residenti in Paesi che non appartengono all’UE e non aderiscono all’EFTA, purché almeno un genitore o il tutore abbia fatto richiesta di rilascio della tessera sanitaria nazionale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1. Il mancato versamento del contributo di cui al comma 1 comporta la messa in mora dell’utente e la conseguente sospensione dell’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale: più specificamente, non potranno essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. In caso di rinuncia, l’accoglimento di una nuova richiesta di accesso è subordinato al versamento dei contributi dovuti per il periodo intercorrente tra la rinuncia e la nuova richiesta di accesso, maggiorati degli interessi legali. Il relatore ha poi segnalato come venga rimessa a un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle modalità attuative per l’accesso al Servizio sanitario nazionale dei cittadini regolarmente iscritti all’AIRE interessati al provvedimento per la cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni interessate. Dal Comitato è stata quindi approvato un parere favorevole con osservazione. “Ritenuto che, – si legge nel parere – per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite: il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); anche in materia di tutela della salute, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 181 del 2006, si è adoperata per distinguere le norme espressione di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale, esprime parere favorevole con la seguente osservazione: Alla luce del carattere concorrente della materia della tutela della salute, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’emanazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 3, comma 2”. (Inform)
